Art. 14.
(Accreditamento degli enti all'estero. Iniziative di carattere internazionale).

      1. Dopo l'articolo 39-ter della legge sull'adozione sono inseriti i seguenti:

      «Art. 39-ter.1 - 1.l fine di ottenere l'accreditamento nel Paese straniero, l'ente autorizzato compie gli adempimenti richiesti dalla legge del Paese medesimo e trasmette alla Commissione di cui all'articolo 38 il relativo provvedimento adottato dalla competente autorità straniera.
      2. Nei casi in cui la legislazione del Paese straniero non preveda l'accreditamento, l'ente trasmette alla Commissione il provvedimento con cui la competente autorità straniera consente lo svolgimento delle procedure di adozione ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione.

      Art. 39-ter.2 - 1. Al fine di facilitare la fase del procedimento di adozione che si svolge all'estero e di avviare negoziati con nuovi Paesi, il Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con il Ministro degli affari esteri, definisce apposite politiche di intervento mirate, promuove le attività di

 

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cui all'articolo 39-ter, comma 1, lettera f), provvede ad organizzare incontri internazionali e ad avviare ogni altra utile iniziativa.
      2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».